Art. 2.
(Accordo di programma).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Lombardia, con la provincia di Monza e della Brianza, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati, per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
      2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

          b) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

 

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          c) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;

          d) creazione di un circuito turistico europeo comprendente Monza e le città simbolo della storia del Medioevo;

          e) difesa e miglioramento del patrimonio dei parchi;

          j) realizzazione di opere per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;

          g) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria.

      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.